1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) integrale fiscalizzazione degli oneri sociali;
b) detassazione degli utili investiti nell'attività coreutica dagli operatori del settore, senza limiti di investimento;
c) previsione di agevolazioni tributarie per quote dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, destinate al finanziamento di attività coreutiche;
d) accesso al credito bancario a tassi agevolati.